lunedì 19 luglio 2021

La Tradizione liturgica non può essere abrogata. Nota al Motu Proprio "Traditionis Custodes"


Come esige ogni ermeneutica giuridica, che non sia improntata a un mero positivismo, in ogni testo normativo deve essere cercata, sotto l’omogeneità formale dell’articolato, la decisione fondamentale e questa deve essere distinta dalle norme strumentali e secondarie, in particolare dalle norme compromissorie la cui natura è instabile e affidata al principio rebus sic stantibus cui i decisori si sono sottoposti. Si può sostenere a tal proposito che nell’ordinamento ecclesiastico la decisione costituzionale fondamentale è stata assunta definitivamente da Cristo quando, attraverso atti successivi, fondò la Chiesa, e che il contenuto di questa decisione è ricavabile dalla Scrittura, dalla Tradizione e dal magistero infallibile. Ciò nondimeno, quando esamina il documento di un Pontefice, l’interprete non può esimersi dall’individuare, se c’è, la “decisione fondamentale” che riguarda il contenuto della fede e che, se non costituisce formalmente un dogma, può essere considerata un principio dogmatico, distinguendola dal resto dell’apparato normativo in cui può confluire ogni tipo di statuizione anche transeunte, anche compromissoria. 

Un testo sul quale può essere compiuto esemplarmente questo esercizio giuridico-ermeneutico è il Motu Proprio Summorum Pontificum approvato da Benedetto XVI il 7 luglio 2007 (vedi qui). Come è risaputo, questo documento magisteriale dichiara la libertà di «celebrare il Sacrificio della Messa secondo l’edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962» (art. 1). In questo documento magisteriale sono rinvenibili alcune norme strumentali alla sua applicazione come, ad esempio, la previsione dell’esistenza di «un gruppo stabile di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica» affinché la Messa antica sia celebrata in una parrocchia (art. 5 § 1) o quella dell’intervento del Vescovo diocesano in caso di diniego da parte del parroco (art. 7) oppure quella della possibilità per l’Ordinario del luogo di erigere una «una parrocchia personale a norma del can. 518 per le celebrazioni secondo la forma più antica del rito romano» (art. 10).

Ed è riscontrabile una rilevante norma compromissoria che, rafforzata e fondata da una sostanza teologica e dottrinale, sembra fare da architrave all’intero testo. Benedetto XVI afferma infatti nell’art. 1 del Motu Proprio che «Il Messale Romano promulgato da Paolo VI è la espressione ordinaria della “lex orandi” (“legge della preghiera”) della Chiesa cattolica di rito latino» e che «tuttavia il Messale Romano promulgato da S. Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve venir considerato come espressione straordinaria della stessa “lex orandi”», sicché Novus e Vetus Ordo devono essere considerati «due usi dell’unico rito romano». Qui sta l’apparente radice della libertà della forma più antica del Messale romano. Si tratta di una norma compromissoria perché mira, senza però decidere tra le due forme e affrontare i problemi posti da chi ne afferma la discontinuità, a una pace liturgica dopo un conflitto mai sopito dalla promulgazione del nuovo Messale e anche perché, come ai tempi della promulgazione del Motu Proprio da più parti si disse, il Papa dovette placare la minacciosa opposizione di alcune importanti Conferenze Episcopali e di altre agenzie progressiste.

C’è però uno strato più profondo nel Summorum Pontificum nel quale Benedetto XVI sembra collocare la propria decisione sulla fede, stabilendo, seppur diffusamente, un principio dogmatico. Nell’art. 1 dichiara che il Messale del 1962 non è «mai [stato] abrogato». Dal contesto si può ricavare la portata di questa dichiarazione ed escludere che essa possa anche significare che il Messale antico potrebbe essere abrogato. Nel preambolo la citazione della massima della Regola di San Benedetto «Nulla venga preposto all’opera di Dio» (cap. 43) sembra alludere all’indisponibilità della Tradizione liturgica. Seguono il riferimento a San Pio V che curò l’edizione dei libri liturgici “secondo la norma dei Padri” e la breve descrizione dello sviluppo del Messale romano fino alla riforma di Paolo VI, accompagnata dalla constatazione della sopravvivenza del Messale antico. Nella Lettera ai Vescovi che chiarisce le ragioni del Motu Proprio (vedi qui) Benedetto ribadisce che il Messale del 1962 «non fu mai giuridicamente abrogato e, di conseguenza, in linea di principio, restò sempre permesso». Constata poi «che anche giovani persone scoprono questa forma liturgica, si sentono attirate da essa e vi trovano una forma, particolarmente appropriata per loro, di incontro con il Mistero della Santissima Eucaristia». E osserva che «nella storia della Liturgia c’è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Ciò che per le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura, giudicato dannoso. Ci fa bene a tutti conservare le ricchezze che sono cresciute nella fede e nella preghiera della Chiesa, e di dar loro il giusto posto». 

L’interpretazione autentica di queste proposizioni ci è data, per così dire in anticipo, dal Cardinale Ratzinger nei suoi ricordi pubblicati per la prima volta in italiano nel 1997 e usciti in Germania nel 1998 con il titolo Aus meinem Leben. Erinnerungen (1927-1987) (Deutsche Verlags-Anstalt, München 1998). Qui il futuro Papa rammenta, riferendosi agli anni Settanta, il suo sgomento di fronte «al divieto del vecchio Messale, dal momento che qualcosa di simile non c’era mai stato nella storia della liturgia» (p. 172). E continua: «Pio V fece soltanto rielaborare il Missale Romanum, come ciò è normale nel vivo sviluppo della storia attraverso i secoli. Così anche molti suoi successori procedettero a una revisione del Messale, senza contrapporre un Messale a un altro. Fu un continuo processo di crescita e purificazione nel quale la continuità non fu mai interrotta. Un Messale di Pio V, fatto da lui, non esiste. C’è soltanto la rielaborazione di Pio V come fase di una lunga storia di crescita» (ibidem). Osserva significativamente che il suo santo predecessore decise «che il Messale della città di Roma dovesse essere introdotto come indubbiamente cattolico in tutti i luoghi nei quali non si potessero esibire liturgie che fossero almeno antiche duecento anni. In questo caso si poteva continuare a celebrare la liturgia precedente, perché il suo carattere cattolico era garantito. Non si poteva pertanto parlare di un divieto» (p. 173). E sul divieto del Messale del 1962 scrive: «L’attuale divieto del Messale, che si è accresciuto senza soluzione di continuità attraverso i secoli a partire dai sacramentari della Chiesa antica, ha comportato nella storia della liturgia una rottura le cui conseguenze poterono essere solamente tragiche» (ibidem).

Da questo ampio contesto normativo ed ermeneutico si può ricavare il principio dogmatico deciso da Benedetto XVI, il principio che regge in realtà l’intero Summorum Pontificum e rimane un insegnamento magisteriale oltre lo stesso Motu Proprio e la sua occasione: la Tradizione liturgica non può essere abrogata. Il Messale con il quale Pio V e poi Giovanni XXIII trasmisero le forme apostoliche e antiche della liturgia rimane nel tesoro della Tradizione come un elemento la cui soppressione fa vacillare la cattolicità della Chiesa. Di qui il senso fondamentale del «mai abrogato» affermato nel Motu Proprio del 2007 e ribadito nella Lettera ai Vescovi. Sotto questo aspetto si potrebbe anche sostenere che la regola indecisa di Benedetto XVI («due usi dell’unico rito romano») trovi nel principio dogmatico deciso e nell’argomentazione teologica che lo avvolge una certa stabilità e logica cattolica. E ciò perché il Novus Ordo può giustificarsi come forma del Rito romano solo se si colloca nella continuità (che per molti deve ancora essere provata) della Tradizione liturgica. Se si toglie il «mai abrogato», il nuovo Messale è destinato a divenire irreparabilmente un testo di rottura, al di là di ogni considerazione di merito sulla riforma del 1970.

Anche il Legislatore del Motu Proprio Traditionis Custodes decide e lo fa scopertamente nell’art. 1 del documento, mentre le norme degli scarni otto articoli successivi sono meramente funzionali alla ferrea esecuzione della decisione: «I libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, sono l’unica espressione della lex orandi del Rito Romano». Apparentemente questa decisione si limita a decidere in superficie la regola indecisa di Benedetto XVI scempiando i «due usi dell’unico rito romano». Ma, più in profondità, diventa evidente che proprio questa operazione, se si segue la logica di Ratzinger, isola il Novus Ordo e lo separa dal principio dogmatico della Tradizione liturgica che, come si può facilmente constatare, automaticamente scompare dal testo di Traditionis Custodes, lasciando un mero ordine positivo senza fondamento o fondato nella mera volontà del legislatore. Pertanto, disapplicare pacificamente e ordinatamente Traditionis Custodes significa da oggi per vescovi e sacerdoti continuare a celebrare sulla roccia di Pietro e della Chiesa. Un atto di obbedienza al Papa e alla Chiesa di Cristo.

A. S.

5 commenti:

  1. La conclusione dell'articolo è ineccepibile, ma arrivare a questa affermazione dopo la lettura degli ultimi articoli crea un effetto disorientante

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    1. In realtà, se ci sofferma solo un poco, è in linea con ciò che è stato scritto precedentemente in questo blog.

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  2. Un’analisi interessante e elegante. Certo la conclusione sconcerta un po’: in fin de’ conti, il “Traditionis custodes” parrebbe una légge della Chiesa: sciagurata finché si vuole, ma pur sempre una légge. Sostenere che sia non solo lecito, ma doveroso disubbidirla equivale a sostenere che questa non sia una légge, che le sue statuizioni non abbian punta forza cogente, ma siano affatto nulle e ìrrite: non un’ “ordinatio rationis ad bonum commune”, ma un mero atto d’arbitrio. Ebbene, se la sente l’autore di sottoscrivere queste affermazioni? (Io non dico di non esser d’accordo: vorrei solo capire come la pensa l’autore.)

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    1. L'autore prende atto dell'origine del documento e quindi ritiene che gli debba essere tributato un rispetto formale, ma rileva, ed è questo il senso ultimo dell'articolo, l'impossibilità "sostanziale" di eseguirne il contenuto senza porsi in contraddizione con il principio dogmatico enunciato da Benedetto XVI e con la realtà stessa della Chiesa dopo il SP. É un principio generale del diritto che una legge irrazionale non possa essere applicata se non con la violenza e tra infinite difficoltà. Irrazionalità e vigenza si escludono. Si veda anche la lettera del Cardinal Arborelius, che è indizio di tutto ciò, nel post successivo.

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  3. Forse è il momento di fermarsi e fare un passo indietro e riflettere su come è stata intesa e praticata l'autorità nella chiesa.
    Potrebbe essere l'effetto positivo di un documento perverso.

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